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Sez. 1, Sentenza n. 10860 del 17/12/1994 (Rv. 489277 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI E DEI MOTIVI | Motivi di censura - Indicazione espressa - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489277-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI E DEI MOTIVI

In tema di contenzioso tributario, รจ inammissibile per violazione del secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale che non contenga espressamente i motivi di censura, essendosi limitato il ricorrente a dichiarare di proporre impugnazione per gli stessi motivi in base ai quali ha impugnato altra decisione della commissione di secondo grado.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)