Sez. 3, Sentenza n. 8482 del 21/06/2001 (Rv. 547623 - 01)
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA | Azione proposta dal comodante - Eccezione di "locatio rei" sollevata del comodatario - Onere probatorio - Incidenze rispettive.
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA
In tema di comodato, addotta, da parte dell'attore in restituzione, l'esistenza di un rapporto di comodato precario, ed eccepita, da parte del convenuto, la sussistenza di un rapporto di locazione, la mancata prova di tale ultimo rapporto implica l'accoglimento della domanda attorea, poiché l'eccezione del convenuto postula il riconoscimento dell'intervenuta consegna della cosa per uso determinato e, dunque, in difetto di diverse allegazioni, l'esistenza del comodato, dal quale discende l'obbligo della restituzione su richiesta del comodante, essendo onere del comodatario invocare l'esistenza di un termine, ovvero la mancata scadenza dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)