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Sez. 6, Sentenza n. 10411 del 05/04/1987 Ud. (dep. 07/10/1987) Rv. 176773 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CUSTODE DI BENI APPARTENENTI AD IMPUTATI - SEQUESTRO DISPOSTO EX ART. 2 TER LEGGE 31 MAGGIO 1965 N. 575 - CUSTODE INCARICATO DI UNA RELAZIONE SUI BENI - PRIMA RELAZIONE LACUNOSA - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL TRIBUNALE ALLA GUARDIA DI FINANZA - SUCCESSIVA RELAZIONE DEL CUSTODE - SU PRESSIONI DELL'IMPUTATO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Stato
decisa il 1987-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176773-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CUSTODE DI BENI APPARTENENTI AD IMPUTATI - SEQUESTRO DISPOSTO EX ART. 2 TER LEGGE 31 MAGGIO 1965 N. 575 - CUSTODE INCARICATO DI UNA RELAZIONE SUI BENI - PRIMA RELAZIONE LACUNOSA - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL TRIBUNALE ALLA GUARDIA DI FINANZA - SUCCESSIVA RELAZIONE DEL CUSTODE - SU PRESSIONI DELL'IMPUTATO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*

Per la configurabilità del reato di interesse privato in Atti di ufficio è sufficiente che si abbia una condotta di strumentalizzazione, di sfruttamento dell'ufficio, diretta a realizzare un interesse personale o di terzi e l'elemento psicologico si concreta nella coscienza e volontà di compiere un atto capace di produrre effetti giuridici, quale volontà della pubblica amministrazione, associata ad un interesse privato. Ne consegue che risponde del reato in oggetto colui il quale, nominato custode di beni appartenenti agli imputati e sequestrati ai sensi dell'art. 2 ter legge 31 maggio 1965 n. 575 e, incaricato dal tribunale di predisporre una relazione sulla consistenza di tali beni, abbia prima redatto una relazione lacunosa circa la loro individuazione e poi, a fronte di una richiesta inoltrata dal tribunale stesso alla guardia di finanza, su pressioni dello imputato, abbia redatto una successiva relazione, che risulta più favorevole all'interessato rispetto a quella rivolta agli organi dello stato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)