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Sez. 1, Sentenza n. 2903 del 28/04/1983 (Rv. 427820 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427820-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Per aversi separazione di fatto rilevante ai fini della pronunzia di divorzio, non basta un distacco fisico dei coniugi, che può essere determinato da vari motivi (lavoro, cura, studio, detenzione etc.) ma occorre altresì che il difetto di convivenza sia voluto, anche da uno solo dei coniugi, per il venir meno dell'affectio coniugalis e tale intenzione sia conosciuta dall'altro coniuge, salvo che la consapevolezza risulti obiettivamente impossibile, come nel caso di infermità di mente. (Conf 5112/78, mass n 394862; (Conf 4567/77, mass n 388176).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)