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Sez. 1, Sentenza n. 4567 del 25/10/1977 (Rv. 388176 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CONDIZIONI - CONDOTTA VOLONTARIA DI UNO SOLO DEI CONIUGI - IDONEITA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 29 COST - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388176-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CONDIZIONI - CONDOTTA VOLONTARIA DI UNO SOLO DEI CONIUGI - IDONEITA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 29 COST - INSUSSISTENZA.*

La separazione di fatto, che, ai sensi dell'art 3 n 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n 898, giustifica la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ove protrattasi per un determinato periodo di tempo e tradottasi in un irreversibile fallimento della comunione spirituale e materiale fra coniugi, ricorre non soltanto nel caso di separazione consensuale non omologata, o di separazione giudiziale non sfociata in una sentenza definitiva, ma ogni qual volta si sia verificata un'obiettiva e stabile interruzione della convivenza coniugale, ancorche per effetto del comportamento e della volonta di uno solo dei coniugi, manifestata all'altro coniuge, o, comunque, esteriorizzata in fatti non equivoci. Detta norma, in tal senso interpretata, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 3 e 29 della Costituzione, (sotto il profilo che determinerebbe una disparita di trattamento fra cittadini, al fine della possibilita di conseguire una pronuncia di divorzio, ed introdurrebbe una ipotesi di 'ripudiò unilaterale del coniuge), in quanto la norma stessa si ricollega a previsioni di durata nel tempo della separazione, obiettivamente prestabilite, e consente lo scioglimento del matrimonio solo se ed in quanto il giudice accerti il verificarsi dell'indicata definitiva frattura fra i coniugi, per effetto dello stato di separazione. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che la interruzione della convivenza coniugale, determinata dal ricovero della moglie in un ospedale psichiatrico, si era tradotta in una separazione di fatto, ai sensi ed agli effetti sopra specificati, dal momento in cui il marito aveva manifestato in modo non equivoco la volonta di rompere irreversibilmente la comunione spirituale e materiale di vita con la moglie, andando a vivere stabilmente con altra donna, e con questa creando un altro nucleo familiare. La suprema Corte, premesso il principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la statuizione). (V 2980/76, mass n 381744).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)