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Sez. 2, Sentenza n. 16759 del 13/04/2010 Cc. (dep. 03/05/2010) Rv. 247028 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza - Produzione difensiva: Colloqui privati registrati su nastro magnetico da uno degli interlocutori - Omessa considerazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247028-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive, l'art. 309, comma nono cod. proc. pen. prevede che il tribunale decide "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza". Ne consegue che va annullata con rinvio l'ordinanza con cui il tribunale confermi il provvedimento coercitivo, omettendo di prendere in considerazione la produzione difensiva (nella specie, costituita dalle trascrizioni di colloqui privati registrati da uno degli interlocutori e dal relativo supporto magnetico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)