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Sez. 6, Sentenza n. 2276 del 17/12/2002 Cc. (dep. 17/01/2003) Rv. 223508 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Atti favorevoli all'indagato che già si trovino nella sua disponibilità - Obbligo di trasmissione da parte del pubblico ministero - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223508-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., nell'imporre l'obbligo della trasmissione al tribunale del riesame anche di tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini, si riferisce agli atti o agli elementi oggettivi che servano in concreto a discolpare l'indagato e che resterebbero invece ignoti se non vi fosse l'obbligo della "discovery" da parte dell'accusa; pertanto, la trasmissione non riguarda quegli atti, documenti o risultanze che si trovano già nella disponibilità della difesa e che da questa possono essere utilizzati e prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell'udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)