Sez. 4, Sentenza n. 17601 del 22/01/2004 Cc. (dep. 16/04/2004) Rv. 228178 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Misure cautelari reali - Riesame - Possibilità di valutare anche elementi nuovi presentati dalle parti diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso il provvedimento cautelare - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In materia di misure cautelari reali, il procedimento di riesame disciplinato dall'art. 324 cod. proc. pen. riconosce, attraverso il richiamo dell'art. 309 comma nono cod. proc. pen., la possibilità per le parti di presentare nuovi elementi nel corso dell'udienza, producendo nuovi documenti o altri elementi rappresentativi del fatto oggetto della decisione (nel caso di specie, il pubblico ministero aveva portato a conoscenza del tribunale il risultato di accertamenti già disposti in precedenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)