Sez. 2, Sentenza n. 2162 del 03/08/1966 (Rv. 324224 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA EMESSA DOPO LA MORTE DEL PROCURATORE DI UNA DELLE PARTI E NONOSTANTE CHE IL PROCESSO SIA PROSEGUITO DE FACTO - POTERE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE DI DICHIARARNE LA NULLITA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA EMESSA DOPO LA MORTE DEL PROCURATORE DI UNA DELLE PARTI E NONOSTANTE CHE IL PROCESSO SIA PROSEGUITO DE FACTO - POTERE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE DI DICHIARARNE LA NULLITA - CONDIZIONI.*
La sentenza - emessa dopo la morte del procuratore di una delle parti costituite e nonostante che il procedimento, automaticamente interrotto, non sia stato ritualmente riassunto o proseguito - e nulla, e non giuridicamente inesistente. Tale nullita in tanto puo essere dichiarata dal giudice dell'impugnazione, in quanto - essendo stata questa proposta nel termine di legge - egli sia stato ritualmente investito del relativo potere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)