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Sez. 2, Sentenza n. 150 del 22/01/1969 (Rv. 338057 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - NULLITA DEGLI ATTI COMPIUTI DOPO L'EVENTO INTERRUTTIVO - DEDUZIONE - MODALITA.*
Stato
decisa il 1969-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338057-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - NULLITA DEGLI ATTI COMPIUTI DOPO L'EVENTO INTERRUTTIVO - DEDUZIONE - MODALITA.*

' la nullita degli Atti successivi alla interruzione del processo, verificatasi ipso iure nella ipotesi di cui all'art 301 cod proc civ (nella specie, per morte del procuratore), risolvendosi in un motivo di gravame, deve essere fatta valere attraverso l'impugnazione prevista dal legislatore contro la sentenza che chiude la fase del giudizio in cui la nullita stessa si sia prodottà. (V 2162-66, massima n 324224).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)