diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 578 del 25/01/1979 (Rv. 396709 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - INOSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - PERICOLOSITA O DANNOSITA DELL'INTERCAPEDINE - VALUTAZIONE NEGATIVA DEL GIUDICE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396709-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - INOSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - PERICOLOSITA O DANNOSITA DELL'INTERCAPEDINE - VALUTAZIONE NEGATIVA DEL GIUDICE - PRECLUSIONE.*

Qualora resti accertata una violazione delle distanze tra le costruzioni, e preclusa al giudice ogni indagine sulla idoneita dell'intercapedine cosi creata a divenire fonte di concreto pregiudizio per l'uno o per l'altro edificio, in quanto la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano a soddisfare le esigenze di sicurezza e di igiene degli abitanti. (Conf 3809/75, mass n 378023; (Conf 1408/73, mass n 364107).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)