Sez. 3, Sentenza n. 5858 del 06/11/1982 (Rv. 423605 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - TERMINE NON ESSENZIALE - VIOLAZIONE - RISOLUBILITÀ DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - TERMINE NON ESSENZIALE - VIOLAZIONE - RISOLUBILITÀ DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
La natura non essenziale del termine non esclude che l'inosservanza di esso debba essere apprezzata dal giudice di appello in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto nonché in riferimento al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, per l'individuazione del superamento di quel limite di tolleranza idoneo a comportare, concretandosi in un inadempimento di non scarsa importanza, la risoluzione del contratto stesso. (Conf 3635/79, mass n 400056; (Conf 3928/74, mass n 372486).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)