Sez. 2, Sentenza n. 3635 del 28/06/1979 (Rv. 400056 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - TERMINE - IN GENERE - PATTUIZIONE DI UN TERMINE NON ESSENZIALE - FACOLTA DI ADEMPIMENTO INDISCRIMINATO - ESCLUSIONE - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI TOLLERABILITA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - TERMINE - IN GENERE - PATTUIZIONE DI UN TERMINE NON ESSENZIALE - FACOLTA DI ADEMPIMENTO INDISCRIMINATO - ESCLUSIONE - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI TOLLERABILITA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA.*
La natura non essenziale del termine previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilita della risoluzione di diritto, ai sensi dell'art 1457 cod civ, non esclude che l'inosservanza di esso, ove superi ogni ragionevole limite di tolleranza, da apprezzarsi discrezionalmente dal giudice del merito, in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, possa costituire inadempimento di non scarsa importanza e determinare quindi, la risoluzione del contratto stesso, a norma dell'art 1453 cod civ. (Conf 3928/74, mass n 372486).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)