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Sez. 3, Sentenza n. 3928 del 02/12/1974 (Rv. 372486 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - TERMINE - IN GENERE - PATTUIZIONE DI UN TERMINE NON ESSENZIALE - FACOLTA DI ADEMPIMENTO INDISCRIMINATO - ESCLUSIONE - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI TOLLERABILITA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372486-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - TERMINE - IN GENERE - PATTUIZIONE DI UN TERMINE NON ESSENZIALE - FACOLTA DI ADEMPIMENTO INDISCRIMINATO - ESCLUSIONE - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI TOLLERABILITA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA.*

Il carattere non perentorio del termine stabilito per l'adempimento non significa che la prestazione possa essere eseguita in ogni tempo indifferentemente e che sia preclusa la risoluzione, anche quando il ritardo ecceda ogni ragionevole limite di tolleranza, da apprezzarsi discrezionalmente dal giudice. Pertanto, anche quando il termine di un'obbligazione contrattuale non sia essenziale, e sufficiente, a giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento, che sia trascorso un lasso di tempo che, in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, superi i limiti della tollerabilita. (Conf 1190'72, mass n 357659; 3549'69, mass n 343732).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)