Sez. L, Sentenza n. 6128 del 23/11/1979 (Rv. 402840 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - DEPOSITO DI NOTE - TERMINE - CONCESSIONE - APPLICABILITA NEL CASO DI DEPOSITO DI CONSULENZA TECNICA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA AL GIUDIZIO D'APPELLO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - DEPOSITO DI NOTE - TERMINE - CONCESSIONE - APPLICABILITA NEL CASO DI DEPOSITO DI CONSULENZA TECNICA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA AL GIUDIZIO D'APPELLO - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art 420, comma sesto, cod proc civ - la quale, per l'ipotesi che il giudice ritenga necessario ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti, prevede, ove ricorrano giusti motivi, la concessione di un termine per il deposito di note - non puo trovare applicazione nel caso di deposito della consulenza tecnica di parte, la quale non costituisce un mezzo di prova ma una semplice allegazione difensiva. La stessa norma, inoltre, essendo stata dettata per il procedimento di primo grado, e, in Mancanza di un esplicito richiamo legislativo, inapplicabile al giudizio di appello, che, nel nuovo rito del lavoro, come si desume dal disposto del secondo comma dell'art 437 cod proc civ, e stato concepito come un mezzo di riesame dei termini della controversia, cosi come gia dibattuta e decisa iuxta allegata et probata, allo scopo di raggiungere, quanto piu possibile, il fine della concentrazione, dell'oralita e dell'immediatezza del giudizio. (V 4797/78, mass n 394481).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)