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Sez. L, Sentenza n. 4797 del 23/10/1978 (Rv. 394481 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE ALLE PARTI DI UN TERMINE PERENTORIO PER L'INDICAZIONE DEI TESTIMONI - POTERE DEL GIUDICE DEL LAVORO - DISCIPLINA EX ART 244, COMMA TERZO, COD PROC CIV - COMPATIBILITA - ESERCIZIO DI TALE POTERE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394481-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE ALLE PARTI DI UN TERMINE PERENTORIO PER L'INDICAZIONE DEI TESTIMONI - POTERE DEL GIUDICE DEL LAVORO - DISCIPLINA EX ART 244, COMMA TERZO, COD PROC CIV - COMPATIBILITA - ESERCIZIO DI TALE POTERE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

L'art 244, comma terzo, cod proc civ, che consente alla parte di ottenere dal giudice un termine per provvedere, tra l'altro, all'indicazione dei testimoni da esaminare sui fatti gia articolati, e compatibile con la nuova disciplina delle controversie del lavoro di cui alla legge n 533 del 1973, che impone solamente alle parti di indicare immediatamente i mezzi di prova di cui vogliono avvalersi, ma non esclude il potere del giudice di assegnare alle parti un termine perentorio per l'indicazione del nominativo dei testimoni nei limiti consentiti dal sesto comma dell'art 420 cod proc civ, che conferisce al giudice il potere di fissare altra udienza (non oltre dieci giorni dalla prima) per l'espletamento della prova, con assegnazione alle parti di un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima di tale udienza per il deposito in cancelleria di note difensive. Tale potere puo essere esercitato anche in Sede di appello, ove il giudice, a norma dell'art 437 cod proc civ, riconosca l'indispensabilita dell'assunzione di mezzi di prova testimoniale che siano gia stati indicati dall'appellante o dall'appellato, rispettivamente, nel ricorso in appello o nella memoria difensiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)