diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1366 del 04/03/1986 (Rv. 444784 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NULLITÀ DEL RICORSO - PER OMESSA INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI TESTI DA ESCUTERE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444784-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NULLITÀ DEL RICORSO - PER OMESSA INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI TESTI DA ESCUTERE - ESCLUSIONE.*

Nel rito del lavoro non è affetto da nullità il ricorso in cui - pur essendo ritualmente formulati i capitoli della prova testimoniale tempestivamente richiesta - manchi l'indicazione dei nominativi dei testi da escutere, giacché in applicazione del terzo comma dell'art. 244 cod. proc. civ., non incompatibile col nuovo rito del lavoro, il pretore può assegnare alle parti un termine perentorio per la presentazione della lista testimoniale. (V 6128/79, mass n 402840; (V 4797/78, mass n 394481).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)