Sez. U, Sentenza n. 10627 del 15/05/2014 (Rv. 630858 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Provvedimenti giudiziari - Motivazione mediante riproduzione letterale degli atti di una delle parti del processo - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, il recepimento letterale in un provvedimento giudiziario delle considerazioni contenute negli atti di una o entrambe le parti del processo è consentito se fatto per ragioni di economia processuale e di semplificazione, in funzione dell'accorciamento dei tempi di redazione, sempreché la riproduzione sia manifesta e la motivazione sia comunque supportata, pur se in modo non prevalente, da idonei spunti critici di ragionamento logico-giuridico propri del giudice, non potendosi risolvere nel mero assorbimento dell'atto di parte mediante ricopiatura, scannerizzazione e/o uso dello strumento informatico del "copia - incolla". (Nella specie, il giudice per le indagini preliminari aveva adottato un'ordinanza applicativa di misura cautelare limitandosi a riprodurre integralmente il testo della corrispondente richiesta formulata dal P.M., senza alcuna virgolettatura ed in assenza di vaglio critico).
Riferimenti normativi: Legge 23/02/2006 num. 109 art. 1, Legge 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. L
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)