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Sez. U, Sentenza n. 20570 del 06/09/2013 (Rv. 627332 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Adozione di ordinanza ex art. 423, secondo comma, cod. proc. civ. priva di motivazione - Sussistenza dell'illecito.
Stato
decisa il 2013-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627332-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, il comportamento di un magistrato che abbia omesso di motivare, anche solo in forma succinta (come richiesto dall'art. 134, primo comma, cod. proc. civ.), un'ordinanza di ingiunzione di pagamento di somme non conteste emessa a norma dell'art. 423, secondo comma, cod. proc. civ., privando così le parti della possibilità di cogliere la ragione di fondo che sorregge il provvedimento giurisdizionale, destinato a risolversi nell'espressione di un immotivato comando.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 423 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. L

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)