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Sez. U, Sentenza n. 10628 del 15/05/2014 (Rv. 630862 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Motivazione di sentenza che riproduce pedissequamente la comparsa conclusionale della parte - Illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sussistenza - Condizioni - Illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630862-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la condotta del giudice civile che abbia redatto una sentenza con la parte motiva consistente nella integrale, pedissequa riproduzione del contenuto della comparsa conclusionale della parte vittoriosa, qualora la riproduzione sia tale, in concorso con ulteriori elementi sintomatici, da poter indurre a ritenere che il giudice non abbia compiuto alcuna effettiva valutazione del caso sottoposto al suo esame, violando così il dovere di garantire che la decisione sia assunta in piena autonomia di giudizio. Né, a tal fine, è sufficiente che il giudice abbia reso chiaro che quanto scritto in sentenza non costituisce il frutto di un'elaborazione propria, non essendo ciò idoneo a rendere palese che egli abbia considerato anche le argomentazioni opposte. Per contro, l'insita indeterminatezza dei destinatari di una simile condotta esclude che sia configurabile l'illecito di cui alla lett. d) del citato art. 2, che ha riguardo a comportamenti scorretti nei confronti delle parti e dei loro difensori e, dunque, nei confronti di soggetti determinati, ancorché non individuati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. L

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)