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Sez. 5, Sentenza n. 10342 del 06/11/1996 Ud. (dep. 03/12/1996) Rv. 206094 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | Falsità relative a richieste su qualità personali non giustificata dalla esigenza della identificazione - Esclusione della tutela penale - Fattispecie: falsa attestazione di convivenza diretta ad ottenere benefici in materia di sfratto - Reato diverso: falsità ideologica del privato.
Stato
decisa il 1996-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206094-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI

In materia di falsità personale, l'espressione "altre qualità della propria o dell'altrui persona" adoperata nel primo comma dell'art. 495 cod. pen. sono solo quelle che servono a completare lo stato e l'indennità della persona ai fini della sua identificazione. Ne consegue che restano fuori dalla tutela penale la richiesta dell'autorità su qualità personali non giustificata dall'esigenza delle identificazione, ma rivolta ad altri fini. (Fattispecie relativa alla falsa dichiarazione di convivenza dei ricorrenti nell'abitazione della propria figlia al fine di ottenere dalla commissione prefettizia l'assistenza della forza pubblica nell'esecuzione dello sfratto di un appartamento locato a terzi. Affermando il principio la Corte ha derubricato il reato in quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 489, Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)