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Sez. 5, Sentenza n. 10123 del 08/02/2002 Ud. (dep. 12/03/2002) Rv. 221492 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | Dichiarazione falsa circa il rapporto di convivenza - Colloquio con un detenuto - Reato di cui all'art. 495 c.p. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221492-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI

In tema di falsità personale, deve ritenersi punibile ai sensi dell'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) e non dell'art. 374 bis cod. pen. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria), la condotta di chi allo scopo di essere ammesso a colloquio con un detenuto, dichiari falsamente di essere legato a quest'ultimo da un rapporto di convivenza. (La Corte nell'affermare il principio, ha precisato che la tutela penale della fede pubblica deve intendersi estesa, oltre che ai connotati della persona che valgono in ogni caso ad integrare la sua identità o il suo status, anche ad ogni altro aspetto cui una particolare norma colleghi effetti giuridici).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 374 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)