Sez. 5, Sentenza n. 16460 del 22/11/2002 (Rv. 558648 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Responsabilità solidale del legale rappresentante di società ex art. 98, sesto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Notifica a questo del solo avviso di mora - Legittimità - Previa notifica dell'avviso di irrogazione delle sanzioni - Necessità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, è legittima la notifica al rappresentante legale di società, responsabile in solido per il pagamento delle sanzioni pecuniarie ex art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, del solo avviso di mora, senza previa notifica allo stesso dell'avviso di irrogazione delle sanzioni, potendo egli impugnare l'avviso di mora per contestare non solo il rapporto di rappresentanza e la sua responsabilità, ma anche l'esistenza e l'ammontare del debito principale del soggetto passivo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)