Sez. 5, Sentenza n. 2984 del 01/03/2002 (Rv. 552693 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Maggiori redditi - Accertamento a fini IRPEG - Avviso di mora per il pagamento delle conseguenti penalità - Notifica all'amministratore di una società a responsabilità limitata - Legittimità - Avviso di irrogazione delle sanzioni - Previa notifica - Omissione - Irrilevanza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE
In tema di solidarietà tributaria, è legittima la notifica all'amministratore unico di una società a responsabilità limitata dell'avviso di mora per il pagamento di sanzioni pecuniarie, dovute a seguito dell'accertamento di maggiori redditi a fini I.R.P.E.G., senza previa notifica allo stesso dell'avviso di irrogazione delle sanzioni, atteso che - ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, quarto comma, e 98, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - risulta che la notificazione dell'avviso di irrogazione delle sanzioni deve essere fatta soltanto al contribuente e che al coobbligato solidale deve essere notificato soltanto l'avviso di mora.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)