Sez. 1, Sentenza n. 7273 del 28/06/1995 (Rv. 493138 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Sopratassa e pena pecuniaria - Pagamento - Intimazione - Notifica al rappresentante del contribuente del solo avviso di mora - Legittimità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE
In materia di solidarietà tributaria, è legittima, ai sensi degli artt. 46 e 98 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, la notificazione al rappresentante del contribuente (nella specie l'amministratore di una società per azioni) del solo avviso di mora per intimargli il pagamento della sopratassa e della pena pecuniaria accertate nei confronti del contribuente. Infatti, l'art.16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 prevede l'impugnazione dell'avviso di mora (oltre che per motivi diversi da quelli relativi a vizi suoi propri) anche quando esso non sia stato preceduto, come nella specie, dalla notifica del'atto di accertamento, dal che si desume che tale omessa notifica non incide sulla legittimità dell'avviso di mora, ma consente all'interessato di ricorrere contro la pretesa tributaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)