diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 4537 del 09/01/2009 Ud. (dep. 03/02/2009) Rv. 242819 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Incolpazione cosiddetta reale o indiretta - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242819-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Il delitto di calunnia sussiste anche quando l'incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato - nella forma, cioè, della incolpazione cosiddetta reale o indiretta - purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato nella denuncia di furto di un blocchetto di assegni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)