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Sez. 6, Sentenza n. 8328 del 04/07/1996 Ud. (dep. 05/09/1996) Rv. 206545 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Falsa denuncia di smarrimento di un assegno dato invece in pagamento - Calunnia - Sussistenza - Reato presupposto - Appropriazione indebita di cosa smarrita - Esclusione - Furto o ricettazione - Sussistenza - Omessa presentazione della querela successivamente alla denuncia di smarrimento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206545-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE

La falsa dichiarazione di aver smarrito un assegno consegnato invece in pagamento ad un altro soggetto integra il reato di calunnia poiché simula ai danni del prenditore del titolo il reato di furto o di ricettazione e non eventualmente quello di appropriazione indebita di cosa smarrita. È perciò irrilevante il fatto che alla denuncia di smarrimento non abbia fatto seguito la proposizione della querela per i reati di appropriazione indebita di cosa smarrita e di falso in assegno. Perché possa configurarsi il delitto di appropriazione indebita di cosa smarrita infatti è necessario che la cosa sia uscita definitivamente dalla sfera di disponibilità del legittimo possessore e che questi non sia in grado di ripristinare su di essa il primitivo potere e poiché è sicuramente e agevolmente possibile risalire, sulla base delle annotazioni contenute nell'assegno, al titolare del conto, chi se ne impossessa illegittimamente commette o il reato di furto o quello di ricettazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 647 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)