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Sez. 6, Sentenza n. 38814 del 25/09/2002 Ud. (dep. 19/11/2002) Rv. 222859 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Denuncia di smarrimento di assegno - Falsità della denuncia - Calunnia - Simulazione di reato - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222859-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE

Il privato che presenti una falsa denuncia di smarrimento di un assegno firmato in bianco e negoziato a favore di una ben individuata persona non risponde del delitto di simulazione di reato, ma bensì del delitto di calunnia in danno del soggetto negoziatore del titolo di credito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367, Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)