Sez. 1, Sentenza n. 3591 del 25/05/1983 (Rv. 428472 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - ELEMENTO SOGGETTIVO E OGGETTIVO.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - ELEMENTO SOGGETTIVO E OGGETTIVO.*
Al fine di stabilire l'avvenuta Costituzione di una società di persone nei rapporti interni tra i pretesi soci, occorre accertare la intrinseca consistenza del negozio assunto come sociale, e precisamente l'elemento oggettivo dato dai conferimenti di beni o servizi e dalla conseguente formazione di un fondo comune, con la comune partecipazione ai guadagni ed alle perdite, e l'elemento soggettivo dell'affectio societatis, vale a dire dell'intenzione pattizia dei contraenti di costituire un vincolo di collaborazione allo scopo di conseguire un interesse comune nell'Esercizio collettivo di attività imprenditoriale. A tal fine, pertanto, non può ritenersi sufficiente la circostanza che il soggetto che si assume socio abbia svolto nell'azienda una pluralità di mansioni, compresi incassi, pagamenti e versamenti, tali mansioni essendo pienamente compatibili con il contenuto di incarichi e commissioni anche riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato. (V 381/82, mass n 418074; (V 6397/81, mass n 417197; (V 189/80, mass n 403584; (V 5757/79, mass n 402388).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)