Sez. 2, Sentenza n. 381 del 20/01/1982 (Rv. 418074 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - NEI RAPPORTI INTERNI E NEI CONFRONTI DEI TERZI - REQUISITI RISPETTIVI.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - NEI RAPPORTI INTERNI E NEI CONFRONTI DEI TERZI - REQUISITI RISPETTIVI.*
Per aversi società di fatto, mentre nei rapporti interni tra le parti sono necessari il fondo comune, costituito dai conferimenti finalizzati all'Esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività, nei confronti dei terzi è, invece, sufficiente, con la conseguente responsabilità solidale dei soci ex art. 2297 cod. civ., l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia che la condotta complessiva di taluno dei soci stessi sia idonea ad ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento sull'esistenza della società. La relativa indagine del giudice del merito, risolvendosi nell'apprezzamento di elementi di fatto, è incensurabile in Sede di legittimità se sorretta da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici. (V 1169/79, mass nn 397383 e 397385; (V 6156/78, mass n 395984; (V 244/76, mass n 378900, sulla seconda parte; (V 344/75, mass n 373579, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)