Sez. L, Sentenza n. 15605 del 11/08/2004 (Rv. 575951 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Disciplina dei rapporti di lavoro del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici conseguente al passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato - Inquadramento secondo le tabelle di equiparazione - Criteri - Disapplicabilità delle tabelle da parte del giudice - Ammissibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE
La legge 29 gennaio 1992, n. 58, nel riformare il settore delle telecomunicazioni con il passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato - senza che tale passaggio desse luogo all'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., - ha previsto la predisposizione, sulla base di accordo con le organizzazioni sindacali, di tabelle di equiparazione, stabilendo il criterio che risulti assicurata la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto; tuttavia, benché la medesima legge non abbia previsto una specifica procedura di impugnazione delle tabelle di equiparazione in contraddittorio con le parti stipulanti, è possibile la disapplicazione di esse ad opera del giudice che ne ravvisi, in via incidentale, la parziale nullità per la non corrispondenza ai criteri imposti dalla legge stessa, ferma restando la necessità che la valutazione circa la legittimità della equiparazione prevista in sede collettiva avvenga sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta posti a raffronto.
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1992 num. 58 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 15/03/1993
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)