Sez. L, Sentenza n. 24231 del 30/11/2010 (Rv. 615637 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Disciplina dei rapporti del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici conseguente al passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato - Tabelle di equiparazione - Criteri - Funzione - Conseguenze - Corrispondenza meccanica ed assoluta con le qualifiche di provenienza - Esclusione - Raffronto complessivo - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE
La legge 29 gennaio 1992, n. 58, nel riformare il settore delle telecomunicazioni con il passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato - senza che tale passaggio desse luogo all'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. - ha previsto la predisposizione, sulla base di accordo con le organizzazioni sindacali, di tabelle di equiparazione in funzione della conservazione della posizione giuridica ed economica di ciascun lavoratore e senza possibilità di disporre dei diritti dei lavoratori, stabilendo il criterio che risulti assicurata la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto. Ne consegue che dette tabelle di equiparazione non dovevano essere elaborate in termini di corrispondenza meccanica ed assoluta con le qualifiche di provenienza, ma secondo un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta presi in considerazione, in vista anche dell'esigenza di un raccordo tra i diversi sistemi di classificazione e di inquadramento propri del sistema pubblicistico dell'ASST e, rispettivamente, delle società che ad essa per legge si sono sostituite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/01/1992 num. 58 art. 4 CORTE COST., Contr. Coll. 15/03/1993
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)