Sez. L, Sentenza n. 4991 del 01/03/2011 (Rv. 616181 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Disciplina dei rapporti di lavoro del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici conseguente al passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato - Inquadramento secondo le tabelle di equiparazione - Criteri - Disapplicabilità delle tabelle da parte del giudice - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE
In tema di rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato, in forza della normativa di riferimento (art. 4 legge n. 58 del 1992) le indicazioni contenute nelle tabelle di equiparazione adottate con accordo sindacale costituiscono elemento decisivo di riferimento per operare l'inquadramento presso la nuova gestione solo ed in quanto l'equivalenza delle posizioni di lavoro - messe a confronto - sussista realmente. Ne consegue la non applicabilità di tali tabelle, ove non si riscontri corrispondenza in concreto tra le mansioni svolte nella fase precedente (connesse all'inquadramento e al livello prima attribuito) e le mansioni riferite a qualifica e livello ottenuti in sede di passaggio all'impiego privato.
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1992 num. 58 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Contr. Coll. 15/03/1993
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)