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Sez. 3, Sentenza n. 2198 del 27/06/1972 (Rv. 359477 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - NOZIONE ED EFFICACIA PROBATORIA - CONSERVAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE D'UN TITOLO CAMBIARIO QUIETANZATO DAL CREDITORE MEDESIMO - CONTESTAZIONE DELL'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1972-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359477-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - NOZIONE ED EFFICACIA PROBATORIA - CONSERVAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE D'UN TITOLO CAMBIARIO QUIETANZATO DAL CREDITORE MEDESIMO - CONTESTAZIONE DELL'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*

La quietanza e un atto unilaterale che comporta il riconoscimento del pagamento e costituisce, quindi, tra le parti, quale confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore, piena prova dello specifico pagamento di una determinata somma di danaro per un determinato titolo. Pertanto, qualora un titolo cambiario, quietanzato dal creditore, sia rimasto in possesso del medesimo, l'esistenza del fatto estintivo certificato dalla quietanza (pagamento) non puo essere contestato a mezzo di prova diversa da quella che l'art 2732 cod civ richiede perche venga meno l'efficacia della confessione. (V 531'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)