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Sez. 2, Sentenza n. 2594 del 22/04/1980 (Rv. 406338 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - CONSEGUENTE MANCATO INTERVENTO ALLE OPERAZIONI - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406338-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - CONSEGUENTE MANCATO INTERVENTO ALLE OPERAZIONI - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'indagine sulla sussistenza o meno della violazione dei diritti di difesa delle parti, per non essere state queste poste in grado di intervenire alle operazioni peritali, si traduce in una valutazione di fatto, che, pertanto, e riservata al giudice del merito e non e sindacabile in Sede di legittimita, ove correttamente e logicamente motivata. (Conf 983/78, mass n 390325).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)