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Sez. 1, Sentenza n. 983 del 27/02/1978 (Rv. 390325 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - OMESSO AVVISO DELLA DATA - NULLITA DELLA CONSULENZA - CONDIZIONI - INDAGINE SULLA VIOLAZIONE O NO DELL'ART 90 DISP ATT COD PROC CIV - VALUTAZIONE DI FATTO RISERVATA AL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390325-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - OMESSO AVVISO DELLA DATA - NULLITA DELLA CONSULENZA - CONDIZIONI - INDAGINE SULLA VIOLAZIONE O NO DELL'ART 90 DISP ATT COD PROC CIV - VALUTAZIONE DI FATTO RISERVATA AL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'omesso avviso della data di inizio delle operazioni peritali, prescritto dall'art 90 disp att cod proc civ, e causa di nullita della consulenza tecnica soltanto quando risultino in concreto violati i diritti di difesa delle parti, per non essere state queste poste in grado di intervenire alle operazioni medesime. L'indagine sulla sussistenza o meno di detta violazione, traducendosi in una valutazione di fatto, e riservata al giudice del merito, e non e sindacabile in Sede di legittimita, ove correttamente e logicamente motivata. (V 352/75, mass n 373588).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)