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Sez. 2, Sentenza n. 1226 del 18/04/1969 (Rv. 339841 - 01)

DONAZIONE - INDIRETTA - SIMULATA - DIFFERENZE - INTESTAZIONE AI FIGLI DELL'IMMOBILE ACQUISTATO - DONAZIONE INDIRETTA.*
Stato
decisa il 1969-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339841-01

DONAZIONE - INDIRETTA - SIMULATA - DIFFERENZE - INTESTAZIONE AI FIGLI DELL'IMMOBILE ACQUISTATO - DONAZIONE INDIRETTA.*

Si ha donazione simulata quando si ponga apparentemente in essere un atto a titolo oneroso, ma in realta se ne vuole un altro a titolo gratuito (sicche venga meno la causa tipica del negozio apparente, sussistendo solo quella della donazione. Si ha donazione indiretta, disciplinata dall'art.809 cod.civ., in tutte le possibili ipotesi in cui il donante fa acquistare il bene al donatario attraverso l'utilizzazione strumentale di negozi giuridici diversi, che conservano la causa giuridica loro propria. (fattispecie in cui avendo il promissario di una vendita immobiliare aveva fatto figurare nel contratto definitivo, quali acquirenti, i propri figliuoli e stata ritenuta la seconda ipotesi). (V.1413-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 809

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)