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Sez. 5, Sentenza n. 8450 del 14/10/2019 Cc. (dep. 02/03/2020) Rv. 278795 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Modifica del comma 8 dell’art. 59 del d.lgs n. 159 del 2011 da parte della legge n. 161 del 2017 – Assenza di disciplina transitoria – Applicabilità ai procedimenti in corso ai sensi dell’art. 11 preleggi c.c.– Criteri.
Stato
decisa il 2019-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278795-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la disposizione di cui all'art. 59, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificata dall'art. 21 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha limitato in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo la possibilità di produrre nuovi documenti, si applica, in assenza di disciplina transitoria ed in virtù di quanto previsto dall'art. 11 delle preleggi al cod. civ., ai procedimenti di opposizione instaurati in data successiva all'entrata in vigore della legge citata, a nulla rilevando che l'udienza di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato si sia svolta nel vigore della precedente normativa.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 8, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)