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Sez. L, Sentenza n. 317 del 14/01/1981 (Rv. 410760 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - MANCATA DECISIONE IN TERMINE SUL RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI DI PRIMA E DI SECONDA ISTANZA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1981-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410760-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - MANCATA DECISIONE IN TERMINE SUL RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI DI PRIMA E DI SECONDA ISTANZA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*

La mancata decisione sul ricorso amministrativo contro il provvedimento, in materia di assicurazioni obbligatorie, entro novanta giorni, comporta, tanto in caso di ricorso avanti al comitato provinciale, quanto in ipotesi di ricorso, in seconda istanza, davanti al comitato regionale, l'apertura del termine per l'esperibilita dell'Azione giudiziaria, ma soltanto nel caso di ricorso in prima istanza al comitato provinciale determina la reiezione del ricorso e la definitivita del provvedimento di disconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale impugnato, con la conseguenza che solo ove si tratti di mancata decisione del ricorso al comitato regionale rimane aperta la possibilita di una successiva decisione in Sede amministrativa anche in corso di Azione giudiziaria, con la ulteriore conseguenza che ove in tale Sede intervenga una decisione amministrativa sfavorevole all'assicurato, il giudice deve esaminare nel merito il ricorso. (Conf 1655/80, mass n 405254; (Conf 2947/77, mass n 386493; (Conf 3495/76, mass n 382241).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/04/1970 num. 44, DPR 30/04/1970 num. 45, DPR 30/04/1970 num. 46, DPR 30/04/1970 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)