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Sez. L, Sentenza n. 1655 del 12/03/1980 (Rv. 405254 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - MANCATA DECISIONE IN TERMINE SUL RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI DI PRIMA E DI SECONDA ISTANZA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1980-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405254-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - MANCATA DECISIONE IN TERMINE SUL RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI DI PRIMA E DI SECONDA ISTANZA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*

La mancata decisione sul ricorso amministrativo contro il provvedimento, in materia di assicurazioni obbligatorie, entro novanta giorni, comporta, tanto in caso di ricorso davanti al comitato provinciale, quanto in ipotesi di ricorso, in seconda istanza, davanti al comitato regionale, l'apertura del termine per la esperibilita dell'Azione giudiziaria, ma soltanto nel caso di ricorso in prima istanza al comitato provinciale determina la reiezione del ricorso e la definitivita del provvedimento di disconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale impugnato, con la conseguenza che solo ove si tratti di mancata decisione del ricorso al comitato regionale rimane aperta la possibilita di una successiva decisione in Sede amministrativa anche in corso di Azione giudiziaria e cosi di cessazione della materia del contendere per l'avvenuto riconoscimento del diritto del lavoratore. (Conf 2947/77, mass n 386493; (Conf 3495/76, mass n 382241).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 44 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 45, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)