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Sez. 2, Sentenza n. 14286 del 14/06/2010 (Rv. 613449 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Violazione dell'art. 142 cod. strada - Stato di necessità - Prova - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613449-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ

In tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di violazione dell'art. 142, comma 9, cod. strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l'invocato stato di necessità dovuto all'esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l'opponente non abbia provato - essendone onerato per effetto dell'applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall'art. 4 della legge n. 689 del 1981 - l'imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l'impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 com. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)