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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16155 del 17/06/2019 (Rv. 654604 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ | Sanzioni ammininistrative - Esimente derivante da stato di necessità - Configurabilità - Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654604-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha negato la sussistenza dello stato di necessità invocato sulla base del mero convincimento soggettivo da parte del trasgressore che la madre versasse in condizioni di pericolo).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 59, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)