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Sez. 2, Sentenza n. 25 del 07/01/1974 (Rv. 367512 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - MORTE DELL'ASSICURATO - RATE DI PENSIONI NON RISCOSSE - LEGITTIMATI ALLA RISCOSSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367512-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - MORTE DELL'ASSICURATO - RATE DI PENSIONI NON RISCOSSE - LEGITTIMATI ALLA RISCOSSIONE - LIMITI.*

La norma dell'art 90, ultimo comma, del RD 28 agosto 1924, n 1422 - la quale dispone che 'le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, in Mancanza di esso al tutore dei figli minori, in Mancanza anche di figli agli eredi legittimi o testamentarì - indica soltanto la persona autorizzata a ricevere il pagamento delle rate di pensione maturate e non riscosse, cioe attua una adjectio solutionis causa sia nell'interesse dello INPS, sia nell'interesse degli eredi subentrati nel diritto e, pertanto, senza pregiudizio alcuno per gli eredi stessi. La norma, dunque, non incide sulla attribuzione del diritto, la quale, trattandosi di diritto gia sorto in capo all'assicurato, e regolata dalle norme comuni in materia di successione ereditaria.*

Riferimenti normativi: Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)