Sez. 1, Sentenza n. 408 del 03/02/1975 (Rv. 373657 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE PER INVALIDITA O VECCHIAIA - DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEI RATEI GIA MATURATI E NON RISCOSSI - DECORRENZA - MORTE DELL'ASSICURATO PRIMA DEL RICONOSCIMENTO O DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DIRITTI PREDETTI - TRASFERIMENTO AGLI EREDI - SUCCESSIONE NEL PROCESSO INIZIATO DALL'ASSICURATO PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEI SUDDETTI DIRITTI - LEGITTIMAZIONE DEGLI EREDI E NON DEL CONIUGE SUPERSTITE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE PER INVALIDITA O VECCHIAIA - DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEI RATEI GIA MATURATI E NON RISCOSSI - DECORRENZA - MORTE DELL'ASSICURATO PRIMA DEL RICONOSCIMENTO O DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DIRITTI PREDETTI - TRASFERIMENTO AGLI EREDI - SUCCESSIONE NEL PROCESSO INIZIATO DALL'ASSICURATO PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEI SUDDETTI DIRITTI - LEGITTIMAZIONE DEGLI EREDI E NON DEL CONIUGE SUPERSTITE.*
Il diritto alla pensione per invalidita o vecchiaia e, conseguentemente anche il diritto ai ratei di essi gia maturati ma non ancora riscossi, sorge per effetto immediato del verificarsi del rischio assicurato (invalidita o eta pensionabile) e con la decorrenza di legge, in quanto la liquidazione in via amministrativa della pensione medesima, o il suo riconoscimento giudiziale hanno, un valore meramente dichiarativo di dati e presupposti non discrezionalmente apprezzabili. Da tanto consegue che quand'anche la liquidazione o il riconoscimento della pensione non siano ancora avvenuti alla morte dell'assicurato, il diritto ai ratei maturati ma non riscossi da costui al momento del decesso, essendo gia sorto in capo al defunto in data anteriore a questo evento, si trasmettono agli eredi dell'assicurato, secondo le norme della comune disciplina della successione legittima o testamentaria. Queste norme non sono state infatti derogate dall'art 90 del RD 28 agosto 1924 n 1422 - il quale dispone che le rate della pensione non riscossa dal pensionato all'atto della morte, vanno corrisposte al coniuge superstite ed, in Mancanza di questo, al tutore dei figli minori ed, in assenza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari - in quanto quest'ultima disposizione non incide sull'attribuzione della titolarita del diritto alle rate non riscosse, ma si limita ad indicare le persone autorizzate alla riscossione di queste e cioe ad attuare una mera adjectio solutionis causa sia nell'interesse dell'istituto debitore, sia degli eredi subentrati nel suindicato diritto. Pertanto, la successione nel processo iniziato dall'assicurato per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ed al pagamento dei ratei maturati ma non ancora riscossi, spetta, ai sensi dell'art 110 cod proc civ ai suddetti eredi e non al coniuge superstite che, in quanto titolare del solo usufrutto ex lege sul patrimonio dell'assicurato (e, quindi anche sul cennato diritto) costituisce un mero successore a titolo particolare dell'assicurato medesimo. (V 25/74, mass n 367512; 3541/71, mass n 355203).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 581 CORTE COST., Cod. Civ. art. 582 CORTE COST., Cod. Civ. art. 583, Cod. Proc. Civ. art. 110, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)