Sez. L, Sentenza n. 3581 del 18/10/1976 (Rv. 382332 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MORTE DELL'ASSICURATO NEL CORSO DEL GIUDIZIO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - LEGITTIMAZIONE DEI SOLI SUCCESSORI A TITOLO UNIVERSALE - CONIUGE SUPERSTITE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MORTE DELL'ASSICURATO NEL CORSO DEL GIUDIZIO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - LEGITTIMAZIONE DEI SOLI SUCCESSORI A TITOLO UNIVERSALE - CONIUGE SUPERSTITE - ESCLUSIONE.*
Nel caso di morte dell'assicurato, nel corso del procedimento da questi instaurato contro l'INPS per il riconoscimento del diritto a pensione di invalidita ed il pagamento dei ratei maturati, legittimati a proseguire il processo sono soltanto i successori a titolo universale, a norma dell'art 110 cod proc civ, e non anche, pertanto, il coniuge superstite, ove questi, in base alle norme vigenti al momento dell'evento (nella specie, antecedente all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia), sia mero successore a titolo particolare. Detto principio non e derogato dall'art 90 del RD 28 agosto 1924 n 1422, il quale, nel disporre che le rate di pensione, non percepite dal pensionato deceduto, sono pagate al coniuge superstite, si limita ad indicare quest'ultimo quale soggetto autorizzato alla riscossione, senza incidere sulla titolarita dei relativi diritti, regolata dalle comuni norme successorie. (Conf 408/75, mass n 373657; (Conf 25/74, mass n 367512).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 581 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 90, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)