Sez. L, Sentenza n. 2609 del 27/04/1982 (Rv. 420460 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DISPOSIZIONI IN TEMA D'ORARIO MASSIMO NORMALE DI LAVORO - APPLICABILITÀ AL PERSONALE DIRETTIVO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DISPOSIZIONI IN TEMA D'ORARIO MASSIMO NORMALE DI LAVORO - APPLICABILITÀ AL PERSONALE DIRETTIVO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Le Disposizioni in tema di orario massimo normale di lavoro non trovano applicazione al personale direttivo a condizione che la retribuzione a questo dovuta tenga conto della maggiore attività lavorativa possibile in relazione alla Mancanza di tale limite massimo e che la Mancanza stessa sia contemperata con le esigenze di tutela della salute e dell'integrità psicofisica del dirigente.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)