Sez. L, Sentenza n. 2374 del 05/04/1986 (Rv. 445500 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - MANCATA PRECISIONE IN FAVORE DEI DIRIGENTI E DEGLI IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE - LEGITTIMITÀ DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - MANCATA PRECISIONE IN FAVORE DEI DIRIGENTI E DEGLI IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE - LEGITTIMITÀ DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.*
È pienamente legittima la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva nella parte in cui non preveda alcun compenso o maggiorazione per i dirigenti e per gli impiegati con funzioni direttive, a titolo di lavoro straordinario, atteso che l'art. 1, secondo comma, R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 - la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 101 del 2 luglio 1975 - esclude l'applicabilità, al personale direttivo delle aziende, delle Disposizioni in tema di limitazione dell'orario di lavoro, sempre che da una parte la retribuzione del detto personale tenga conto della naturale maggiore attività lavorativa conseguente al carattere fiduciario o alla maggiore responsabilità di tale più elevata qualifica di lavoratori e d'altra parte non risulti superato il limite costituito dall'esigenza di tutela della salute e dell'integrità psicofisica del dipendente. (V 429/84, mass n 432650; (V 2609/82, mass n 420460).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)