Sez. 1 - , Ordinanza n. 3087 del 08/02/2018 (Rv. 646881 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria – Ordini orali di investimento – Registrazione - Requisito di forma- Esclusione.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell’art. 1352 c.c. la possibilità di dare all’intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la documentazione attraverso la registrazione dell’ordine non costituisce un requisito di forma, sia pure “ad probationem”, degli ordini suddetti, ma uno strumento atto a facilitare la prova, altrimenti più difficile, dell’avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 2725, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)