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Sez. 1, Ordinanza n. 20264 del 16/06/2026 (Rv. 678525-01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Ordini orali di investimento - Registrazione su supporto - Requisito di forma - Esclusione - Documentazione utilizzabile a fini probatori - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678525-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell'art. 1352 c.c. la possibilità di dare all'intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la documentazione attraverso la registrazione dell'ordine non costituisce un requisito di forma, sia pure "ad probationem", degli ordini suddetti, ma uno strumento atto a facilitare la prova, altrimenti più difficile, dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere.

Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 2725, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)