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Sez. 1, Sentenza n. 612 del 15/01/2016 (Rv. 638276 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione in valori mobiliari - Banca intermediaria - Ordine telefonico impartito dal cliente - Registrazione - Rilevanza - Requisito di forma "ad probationem" - Esclusione - Preclusione ex art. 2725 c.c. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2016-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638276-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

L'art. 60 del regolamento CONSOB n. 11522/98, che impone alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, costituisce uno strumento atto a garantire agli intermediari, mediante l'oggettivo ed immediato riscontro della volontà manifestata dal cliente, l'esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere, ma non impone, in assenza di specifica previsione, un requisito di forma, sia pure "ad probationem", degli ordini suddetti, restando inapplicabile la preclusione di cui all'art. 2725 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)